NUMERO VERDE AVVOCATI

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Niente responsabilità medica quando l’amniocentesi non può più essere fatta Giampaolo Piagnerelli | 13/02/2015 Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 13 febbraio 2015 n. 2847

Non è stata riconosciuta la responsabilità medica per la nascita di un bambino affetto da sindrome di down. In modo particolare la Cassazione con la sentenza n. 2847/15 non ha ravvisato i presupposti per incolpare il medico di base e anche la ginecologa.

Il risarcimento da danno aquiliano prescinde dal Paese del danneggiato | 13/11/2014 Corte di cassazione – sezione III civile – sentenza 13 ottobre 2014 n. 24201

Il giudice non può rivedere al ribasso il risarcimento del danno non patrimoniale in funzione del luogo dove abita il danneggiato e dove si presume ci sia un tenore di vita notevolmente inferiore rispetto al luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Micropermanenti, la Consulta salva le tabelle ministeriali Francesco Machina Grifeo | 16/10/2014 Corte costituzionale – Sentenza 16 ottobre 2014 n. 235

Micropermanenti avanti così. La Corte costituzionale, con una sentenza (n. 235/2014) molto attesa, salva il regime differenziato per il risarcimento delle «lesioni di lieve entità» derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore. Non è dunque illegittimo l’articolo 139 del Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) che, per i sinistri al di sotto dei 9 punti di invalidità, prevede un sistema di liquidazione del danno basato su «rigide tabelle ministeriali».

Cgue, MasterCard: bocciate le commissioni interbancarie multilaterali 11/9/2014 Cgue – Sentenza 11 settembre 2014 – Causa C-328/12

MasterCard non può applicare le commissioni interbancarie multilaterali (Cmi) che vengono pagate dalla banca dell’esercente a quella dell’acquirente per i pagamenti con le sue carte di credito. La Corte di Giustizia europea, con la sentenza 11 settembre 2014, nella Causa C-328/12, ha respinto il ricorso presentato da MasterCard contro la sentenza del 24 maggio 2012 del Tribunale Ue che confermava la validità della decisione della Commissione che il 19 dicembre 2007 aveva dichiarato le Cmi contrarie .

Il Sole 24 Ore

Il figlio decide l’affidamento Giovanbattista Tona | 07/07/2014 Tribunale di Perugia – Ordinanza del 26 marzo 2014

L’ascolto del minore è decisivo per la modifica delle condizioni dell’affidamento e del collocamento presso uno dei genitori separati. Lo dimostra la decisione del 26 marzo scorso del tribunale di Perugia (presidente Criscuolo, estensore Miccichè).

La vicenda
Era stata pronunciata la separazione tra due coniugi, che durante il matrimonio avevano avuto due figli. La sentenza aveva disposto l’affidamento congiunto a entrambi i genitori, collocandoli presso la madre e ponendo a carico del padre l’obbligo di versare 500 euro al mese per il loro mantenimento.

Un anno dopo la sentenza, uno dei due figli, tredicenne, aveva manifestato la sua intenzione di restare con il padre con il quale aveva trascorso un periodo di vacanza.
Il padre aveva allora proposto ricorso in base all’articolo 710 del Codice di procedura civile per la modifica delle condizioni della separazione e aveva chiesto che il figlio potesse rimanere con lui revocando l’assegno mensile posto a suo carico.

La madre si era opposta alle richieste del marito, a suo dire volte solo a ottenere la riduzione dell’assegno; sosteneva che costui non si fosse mai occupato dei figli e non fosse in grado di accudirli; aggiungeva che se uno dei figli fosse stato collocato da lui, la cura del ragazzo sarebbe stata interamente delegata ai nonni.

La decisione
Il tribunale ha ritenuto che l’ascolto del minore fosse lo snodo principale dell’accertamento da svolgere in contraddittorio e vi ha proceduto, delegandolo al giudice istruttore.

Paga il chirurgo che non informa il paziente dei rischi dell’intervento estetico 06/06/2014 16:04 Corte diCassazione – Sezione III – Sentenza 6 giugno 2014 n. 12830

Se dopo l’intervento estetico si sta peggio di prima e il medico non ha informato il paziente di tutti i possibili rischi il chirurgo paga anche se l’intervento è stato eseguito in modo corretto. Lo ha precisato la corte di Cassazione con la sentenza 6 giugno 2014 n. 12830.

Assegno da rivedere se il coniuge eredita dei beni 27/05/2014 Corte di cassazione – Sezione VI civile – Sentenza 27 maggio 2014 n. 11797

L’assegno di divorzio può essere ritoccato a seguito dell’acquisizione di un’eredità da parte del coniuge beneficiario. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11797/2014, accogliendo il ricorso di un marito obbligato a versare 1.100 euro mensili alla ex moglie, oltre a 600 euro per i figli

Violazione degli obblighi di assistenza familiare solo se l’inadempimento è grave e continuato Corte di cassazione – Sezione VI penale – Sentenza 9 aprile 2014 n. 15898 | 09/04/2014

Non ogni inadempimento dell’obbligo di mantenimento si traduce in una violazione della legge penale. Per integrare il reato proprio di chi fa «mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori», non è infatti sufficiente una breve «autoriduzione» dell’assegno, decisa peraltro a seguito delle mutate condizioni economiche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15898/2014, accogliendo il ricorso di un marito che era stato assolto in primo grado ma poi condannato in appello

Separazione, l’alta conflittualità tra coniugi non blocca l’affidamento condiviso 31/03/2014 Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 31 marzo 2014 n. 7477

In un giudizio di separazione coniugale la determinazione dell’assegno non deve avvenire sulla base di una «operazione aritmetica fra le due contrapposto domande», residuando sempre una discrezionalità del giudice nella definizione del quantum. E il provvedimento di «affidamento condiviso» dei figli non può essere messo in crisi dalla conflittualità tra i coniugi e dal loro comportamento processuale, a meno che l’assegnazione congiunta rischi di provocare un danno allo sviluppo del minore.

Separazione, obbligo di affidamento condiviso salvo il caso di inidoneità genitoriale

L’articolo 155 codice civile sancisce il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori. Per conseguire tale risultato è previsto che in caso di separazione dei coniugi (a anche di separazione di fatto) il giudice valuti in via prioritaria che il minore venga affidato ad entrambi i genitori. Tale forma di affidamento viene quindi ritenuta, in via generale, lo strumento più idoneo per garantire l’interesse del minore ad un sereno sviluppo. Resta comunque fermo il potere del giudice, in via residuale, di disporre l’affidamento ad uno solo dei genitore qualora l’affidamento ad entrambi possa risultare contrario all’interesse del minore.

Non contano le responsabilità nella crisi
È necessario premettere che i provvedimenti in materia di affidamento prescindono dalle responsabilità dell’uno o dell’altro genitore nell’avere reso intollerabile la prosecuzione della convivenza a meno che, l’atteggiamento del coniuge contrario ai doveri nascenti dal matrimonio non sia anche espressione di una inidoneità educativa che non può non avere riflessi sul piano dell’affidamento.

Il diritto alla bigenitorialità
La bigenitorialità diviene quindi principio insopprimibile sia dei figli che dei genitori, i quali conservano un interesse diretto a mantenere un rapporto costante con i figli, alle cui scelte di vita essi devono partecipare in modo significativo. In quanto diritto dei figli lo scrivente ritiene che l’affidamento condiviso debba essere disposto anche a prescindere dalla volontà espressa dei genitori (in tal senso Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2007).

La derogabilità
In virtù del favor legislativo verso l’affidamento condiviso, una sua esclusione può essere dettata solo da circostanza particolarmente gravi.
Sulla derogabilità alla concessione dell’affidamento condiviso esiste una grande confusione in giurisprudenza dettata per lo più dall’assenza di parametri ostativi prestabiliti e dall’esistenza di pronunzie dei giudici di merito e, soprattutto, di legittimità assolutamente contrastanti da di loro.

Il rifiuto del minore
Una condizione per derogare alla regola dell’affidamento condiviso è rappresentata dal rifiuto netto del minore alla frequentazione dell’altro genitore, rifiuto palesato in modo chiaro, preciso, sereno e spontaneo e che risulti opportuno assecondare anche in virtù dell’età del minore. Ovviamente, compito del giudice sarà quello di accertare se la volontà del minore corrisponde, effettivamente, al suo interesse e verificare se il rifiuto del minore non sia invece frutto di un condizionamento del minore da parte di un genitore o ancora peggio un segnale della così detta sindrome di alienazione genitoriale vale a dire di una situazione di alienazione costante di un genitore la cui figura viene continuamente svilita, demonizzata e svalorizzata dal genitore alienante e che produce in capo al minore una serie di disagi e segnali tra cui il netto rifiuto ad intrattenere rapporti con il genitore alienato.

Il caso della paralisi decisionale
L’affidamento condiviso viene certamente reso difficoltoso dall’assenza di uno spirito collaborativo tra i genitori anche se, la difficoltà di comunicazione, non è di per sé sufficiente ad escludere tale forma di affidamento a meno che non traduca in una impossibilità oggettiva di adottare qualsiasi decisione nell’interesse del minore. Ciò a cui tende l’affidamento condiviso è proprio la corresponsabilizzazione dei genitori e l’assunzione di un compito educativo pieno e, quindi, condiviso, nell’interesse del minore superando rancori e le ostilità. Qualora l’incomunicabilità perduri nel tempo e sia così accentuata da produrre una situazione di “paralisi decisionale” il giudice non potrà che prendere atto dell’assenza della succitata corresponsabilizzazione derogando, quindi, alla concessione dell’affidamento condiviso.

Pertanto, il motivo ostativo alla concessione dell’affidamento condiviso non risiede tanto nella
conflittualità tra coniugi quanto nella mancanza di maturità e nell’assenza di consapevolezza circa l’importanza per il minore di crescere in modo armonico educato ed assistito da due genitori “dialoganti”.

L’inidoneità genitoriale
Compito dei genitori è anche quello di rimuovere eventuali livori, pregiudizi o rancori personali dimostrando di avere sufficiente consapevolezza della delicatezza del ruolo affettivo ed educativo. In presenza di caratteristiche personali di un genitore che lo rendano pervicacemente restio a seguire ogni indicazione che possa favorire un riparto non conflittuale delle funzioni genitoriali, solo l’affidamento esclusivo della prole all’altro genitore appare essere la soluzione che meglio possa assicurare il sereno sviluppo della personalità dei figli stessi.

Da ciò si evince che la conflittualità diviene motivo ostativo alla concessione dell’affidamento condiviso solo se è si traduce in inidoneità genitoriale. La mera conflittualità, come sopra esposto, di per sé non può essere motivo sufficiente per ritenere contrario all’interesse dei figli il loro affidamento ad entrambi i genitori atteso che far dipendere la scelta del regime di affidamento dal più o meno armonico rapporto esistente tra i genitori, significherebbe subordinare il primario diritto dei figli alla mera qualità dei rapporti tra i genitori, i quali potrebbero addirittura strumentalizzare il loro conflitto al fine di acquisire un maggiore potere di reciproca interdizione alla piena relazione morale e materiale di ciascuno con la prole, vanificando, di fatto, il fondamentale diritto dei minori a vivere da figli di entrambe le figure parentali.

Ove, invece, la conflittualità sia l’espressione di un atteggiamento totalmente immaturo ed irresponsabile di uno o genitore che palesa, così una manifesta carenza o inidoneità educativa, il giudice non potrà che escludere tale genitore dall’affidamento sorreggendo tale esclusione da una motivazione specifica basata anche sulla non rispondenza, nel caso specifico, dell’affidamento condiviso, agli interessi del minore.

Esistono poi, una serie di condizioni e situazioni che possono risultare ostative alla concessione dell’affidamento condiviso sempre purchè tali situazioni siano espressione di una inidoneità educativa del genitore e che, allo stesso tempo rendano sconsigliabile nell’interesse del minore il ricorso ad una forma di affidamento bigenitoriale.

La distanza
La giurisprudenza ha affrontato in diversi casi il problema dell’eventuale distanza esistente tra il genitore collocatario e l’altro genitore sancendo, a volte, che la suddetta distanza non è un motivo ostativo alla concessione dell’affidamento condiviso e a volte, giungendo ad affermare, che anche una distanza di pochi chilometri può rappresentare una ragione impeditiva al riconoscimento dell’affidamento condiviso.

L’affidamento a terzi
È possibile che entrambi i genitori, per situazioni oggettive o soggettive vengano ritenuti non idonei ad educare i propri figli. Sebbene la disciplina relativa all’affidamento dei figli minori attualmente in vigore non contempli espressamente la possibilità di affidamento degli stessi a soggetti diversi dai genitori, deve ritenersi consentito, anche attualmente, l’affidamento a terzi soggetti (ad esempio i nonni) in caso di incapacità dei genitori ad assolvere ai loro compiti e ciò in virtù del disposto dell’articolo 155 secondo comma del codice civile a mente del quale il giudice può adottare “ogni altro provvedimento relativo alla prole”.

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